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STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituita l’organizzazione di voionrariato denominata:
"PROTEZIONE CIVILE MISQUILESE" (P.C.M.) - ONLUS"
che assume la forma giuridica di associazione ONLUS
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale
definizione su tutti i suoi atti ufficiali).
L’organizzazione ha sede in Mussolente (VI) via Roma n.8.
ART. 2
(Statuto e regolamento)
L’organizzazione di volontariato "PROTEZIONE CIVILE
MISQUILESE (P.C.M.) - ONLUS" è disciplinata dal presente statuto,ed agisce
nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.265 delle leggi regionali, statali e
dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione
dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione e
all’attività.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla
organizzazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell’attività della organizzazione stessa.
ART.4
(Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione della
assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della
interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ ORGANIZZAZIONE
ART. 6
(Finalità dell’obiettivo)
La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato
"PROTEZIONE CIVILE MISQUILESE (P.C.M.) - ONLUS" è quella di perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di tutela
dell’ambiente, di soccorso e protezione civile (punti C e D del D.G.R. 2123
del 3 maggio 1993), senza fini di lucro.
ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)
L’organizzazione di volontariato "PROTEZIONE CIVILE
MISQUILESE (P.C.M - ONLUS" opera nel territorio della regione Veneto.
Essa intende operare anche a livello nazionale e
internazionale, su richiesta da parte delle autorità competenti.
TITOLO III
GLI ADERENTI
ART. 8
(Ammissione)
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone che
condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di
solidarietà.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Comitato
Esecutivo, su domanda scritta del richiedente, qualora siano esistenti i
dati richiesti:
- maggiore età per essere membro effettivo, se minorenne
potrà essere ammesso come simpatizzante, previa autorizzazione scritta dei
genitori.
ART. 9
(Diritti)
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere
gli organi dell’organizzazione.
Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività
dell’associazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere
rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei
limiti prestabiliti.
ART. 10
(Doveri)
Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria
attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno
dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza e buona fede.
ART. 11
(Esclusione)
L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri
stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e
dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
TITOLO IV
GLI ORGANI E LE CARICHE
ART. 12
(Indicazione degli organi e delle cariche)
Sono organi dell’organizzazione: l’assemblea, il Presidente
e il Comitato Esecutivo.
ART. 13
(Composizione dell’assemblea)
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti
all’organizzazione.
L’assemblea è presieduta da un Presidente nominato dagli
aderenti.
ART. 14
(Convocazione}
L’assemblea si riunisce ogni 3 (tre) mesi oppure su
convocazione del Presidente dell’Organizzazione.
Il Presidente convoca l’assemblea presso la sede
dell’associazione o altrove, purché in Italia, con avviso scritto contenente
l’ordine del giorno almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
ART. 15
(Validità dell’assemblea)
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in
proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
Io seconda convocazione l’assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per
delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto
di voto (art. 21 del C.C.)
ART. 16
(Votazione)
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti,
ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello
statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
ART. 17
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono
riassunte in verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, da un
componente dell’assemblea nominato dalla stessa e sottoscritto dallo stesso
e dal presidente.
Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede
dell‘organizzazione.
Ogni aderente all’organizzazione ha diritto di consultare il
verbale e di trarne copia.
CAPO II
Il Comitato Esecutivo
ART. 18
(Composizione)
Il Comitato Esecutivo è composto da 7 (sette) membri, eletti
dall’assemblea tra gli aderenti.
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti.
ART. 19
(Presidente del Comitato Esecutivo)
Il Presidente dell’Organizzazione é il Presidente del
Comitato Esecutivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli
altri componenti il Comitato.
ART. 20
(Durata e funzioni)
Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di 3
(tre) anni e può essere revocato dall’assemblea.
La deliberazione dovrà essere presa con le maggioranze di
cui agli articoli 15 e 16 del presente statuto.
Il Comitato esecutivo è l’organo di governo e di
amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle
volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde
direttamente.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte a
maggioranza dei presenti.
CAPO III
Il Presidente
ART. 21
(Elezione del Presidente)
Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti
a maggioranza dei presenti.
L’assemblea potrà altresì nominare un Vice Presidente tra
componenti il Comitato Esecutivo.
ART. 22
(Durata)
Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo.
L’assemblea, con la maggioranza dei presenti può revocare
il Presidente.
Almeno un mese prina della scadenza del proprio mandato, il
Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente
ART. 23
(Funzioni)
Il Presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato e
compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione.
Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo e cura
l’ordinato svolgimento dei lavori.
Sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che sia
custodito presto la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato
dagli aderenti.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)
ART 24
(Indicazioni delle risorse)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite
da:
a) beni immobili e mobili;
b) contributi e quote associative;
c) donazioni e lasciti;
d) ogni alrto tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/1991.
ART. 25
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni
registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere
acquisiti dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi
sono dati in comodato all’organizzazione stessa.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni
mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati
nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può
essere consultato dagli aderenti.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni
che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili
o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 26
(Contributi)
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota
associativa degli aderenti, stabilita dall’assemblea.
I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o
delle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.
ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono
accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in
armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di
inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in
armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
ART. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive
marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che
deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
ART. 29
(Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i
beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a
quelli indicati nei presente statuto e comunque ai perseguimento di finalità
di pubblica utilità sociale.
I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai
proprietari.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)
I documenti di bilancio dell’organizzazione sono annuali e
decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e
le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di
entrata per l’esercizio annuale successivo.
ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è
elaborato dal Comitato Esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci,
le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio successivo.
Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso
contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno
trascorso.
ART. 32
(Controllo sul bilancio)
I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono
sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori del conto che in merito
esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle
spese e delle entrate.
Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati
al bilancio e sottoposti all’assemblea.
ART. 33
(Approvazione del Bilancio)
Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto
palese) e con la maggioranza dei presenti.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della
organizzazione 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere
consultato da ogni aderente.
Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto
palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo è depositato presso la sede della
organizzazione 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere
consultato da ogni aderente.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART. 34
(Deliberazione delle convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri
enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Esecutivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del
presidente, nella sede dell’organizzazione.
ART. 35
(Stipulazione della convenzione)
La convenzione è stipulata dal presidente della
organizzazione di volontariato.
ART. 36
(Attuazione della convenzione)
Il Comitato Esecutivo delibera sulle modalità di attuazione
della convenzione.
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 37
(Dipendenti)
L’organizzazione di volontariato può assumere dei
dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono
disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato
dall’organizzazione.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento,
assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile
verso i terzi.
ART. 38
(Collaboratori di lavoro autonomo)
L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche
esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro
autonomo sono disciplinati dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e
di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio e per la
responsabilità civile verso i terzi.
TITOLO IX
LA RESPOUSABILITA’
ART. 39
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per
malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell’art.4 della L. 266/91.
ART. 40
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie
risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e
dei contratti stipulati.
ART. 41
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può per i danni derivanti
da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione
stessa.
TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
ART. 42
L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i
rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 43
(Disposizioni Finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento
giuridico. |