STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituita
l’organizzazione di voionrariato denominata:
"PROTEZIONE CIVILE
MISQUILESE" (P.C.M.) - ONLUS"
che assume la forma
giuridica di associazione ONLUS (organizzazione non lucrativa di
utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti
ufficiali).
L’organizzazione ha sede in
Mussolente (VI) via Roma n.8.
ART. 2
(Statuto e regolamento)
L’organizzazione di
volontariato "PROTEZIONE CIVILE MISQUILESE (P.C.M.) - ONLUS" è
disciplinata dal presente statuto,ed agisce nei limiti della legge 11
agosto 1991 n.265 delle leggi regionali, statali e dei principi
generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera
l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, gli ulteriori
aspetti relativi all’organizzazione e all’attività.
ART. 3
(Efficacia dello
statuto)
Lo statuto vincola alla sua
osservanza gli aderenti alla organizzazione.
Esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART.4
(Modificazione dello
statuto)
Il presente statuto è
modificato con deliberazione della assemblea adottata con la
maggioranza dei due terzi dei componenti.
ART. 5
(Interpretazione dello
statuto)
Lo statuto è interpretato
secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i
criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’
ORGANIZZAZIONE
ART. 6
(Finalità
dell’obiettivo)
La specifica finalità
dell’organizzazione di volontariato "PROTEZIONE CIVILE MISQUILESE
(P.C.M.) - ONLUS" è quella di perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale con l’obiettivo di tutela dell’ambiente, di
soccorso e protezione civile (punti C e D del D.G.R. 2123 del 3 maggio
1993), senza fini di lucro.
ART. 7
(Ambito di attuazione
delle finalità)
L’organizzazione di
volontariato "PROTEZIONE CIVILE MISQUILESE (P.C.M - ONLUS" opera nel
territorio della regione Veneto.
Essa intende operare anche a
livello nazionale e internazionale, su richiesta da parte delle
autorità competenti.
TITOLO III
GLI ADERENTI
ART. 8
(Ammissione)
Sono aderenti
dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità
dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
L’ammissione
all’organizzazione è deliberata dal Comitato Esecutivo, su domanda
scritta del richiedente, qualora siano esistenti i dati
richiesti:
- maggiore età per essere
membro effettivo, se minorenne potrà essere ammesso come simpatizzante,
previa autorizzazione scritta dei genitori.
ART. 9
(Diritti)
Gli aderenti
all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi
dell’organizzazione.
Essi hanno i diritti di
essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo
stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli aderenti
all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti
prestabiliti.
ART. 10
(Doveri)
Gli aderenti
all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli
altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito
di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
ART. 11
(Esclusione)
L’aderente
all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto,
può essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione è deliberata
dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.
TITOLO IV
GLI ORGANI E LE CARICHE
ART. 12
(Indicazione degli
organi e delle cariche)
Sono organi
dell’organizzazione: l’assemblea, il Presidente e il Comitato Esecutivo.
ART. 13
(Composizione
dell’assemblea)
L’assemblea è composta da
tutti gli aderenti all’organizzazione.
L’assemblea è presieduta da
un Presidente nominato dagli aderenti.
ART. 14
(Convocazione}
L’assemblea si riunisce ogni
3 (tre) mesi oppure su convocazione del Presidente dell’Organizzazione.
Il Presidente convoca
l’assemblea presso la sede dell’associazione o altrove, purché in
Italia, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno almeno 5
(cinque) giorni prima della riunione.
ART. 15
(Validità
dell’assemblea)
In prima convocazione
l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da
conferirsi ad altro aderente.
Io seconda convocazione
l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
aderenti presenti, in proprio o per delega.
Non è ammessa più di una
delega per ciascun aderente.
Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21
del C.C.)
ART. 16
(Votazione)
L’assemblea delibera a
maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per
l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento
dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne
quelli riguardanti persone.
ART. 17
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le
deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale redatto dal
segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell’assemblea
nominato dalla stessa e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
Il verbale è tenuto, a cura
del presidente, nella sede dell‘organizzazione.
Ogni aderente
all’organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne
copia.
CAPO II
Il Comitato Esecutivo
ART. 18
(Composizione)
Il Comitato Esecutivo è
composto da 7 (sette) membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti.
Il Comitato Esecutivo è
validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
ART. 19
(Presidente del
Comitato Esecutivo)
Il Presidente
dell’Organizzazione é il Presidente del Comitato Esecutivo ed è nominato
dall’assemblea assieme agli altri componenti il Comitato.
ART. 20
(Durata e funzioni)
Il Comitato Esecutivo dura
in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere revocato
dall’assemblea.
La deliberazione dovrà
essere presa con le maggioranze di cui agli articoli 15 e 16 del
presente statuto.
Il Comitato esecutivo è
l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in
attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’assemblea alla quale risponde direttamente.
Le deliberazioni del
Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
CAPO III
Il Presidente
ART. 21
(Elezione del
Presidente)
Il Presidente è eletto
dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
L’assemblea potrà altresì
nominare un Vice Presidente tra componenti il Comitato Esecutivo.
ART. 22
(Durata)
Il Presidente dura in carica
quanto il Comitato Esecutivo.
L’assemblea, con la
maggioranza dei presenti può revocare il Presidente.
Almeno un mese prina della
scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’assemblea per
l’elezione del nuovo Presidente
ART. 23
(Funzioni)
Il Presidente rappresenta
l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano
l’organizzazione.
Il Presidente presiede il
Comitato Esecutivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Sottoscrive il verbale
dell’assemblea, e cura che sia custodito presto la sede
dell’organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (O I
BENI)
ART 24
(Indicazioni delle
risorse)
Le risorse economiche
dell’organizzazione sono costituite da:
a) beni immobili e mobili;
b) contributi e quote
associative;
c) donazioni e lasciti;
d) ogni alrto tipo di
entrate ammesse dalla Legge 266/1991.
ART. 25
(I beni)
I beni dell’organizzazione
sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni
registrati mobili possono essere acquisiti dall’organizzazione, e sono
ad essa intestati.
I beni mobili di
proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato
all’organizzazione stessa.
I beni immobili, i beni
registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede
dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato
presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli
aderenti.
L’associazione ha il divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o
regolamento, perseguono scopi analoghi.
L’associazione ha l’obbligo
di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART. 26
(Contributi)
I contributi ordinari sono
costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita
dall’assemblea.
I contributi straordinari
sono elargiti dagli aderenti o delle persone fisiche o giuridiche
estranee all’associazione.
ART. 27
(Erogazioni, donazioni
e lasciti)
Le erogazioni liberali in
denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla
utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
I lasciti testamentari sono
accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera
sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
ART. 28
(Proventi derivanti da
attività marginali)
I proventi derivanti da
attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita
voce del bilancio dell’organizzazione.
L’assemblea delibera sulla
utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le
finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della
L. 266/91.
ART. 29
(Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o
cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi
socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nei presente
statuto e comunque ai perseguimento di finalità di pubblica utilità
sociale.
I beni mobili ricevuti in
comodato saranno restituiti ai proprietari.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 30
(Bilancio e conto
consuntivo)
I documenti di bilancio
dell’organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di
ogni anno.
Il conto consuntivo contiene
tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno
trascorso.
Il bilancio preventivo
contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale
successivo.
ART. 31
(Formazione e contenuto
del bilancio)
Il bilancio preventivo per
l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Esecutivo. Esso
contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle
entrate relative all’esercizio successivo.
Il conto consuntivo è
elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene le singole voci di
spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
ART. 32
(Controllo sul bilancio)
I documenti di bilancio
consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei
Revisori del conto che in merito esprimono il proprio parere in una
relazione allegata ai medesimi documenti.
Il controllo è limitato alla
regolarità contabile delle spese e delle entrate.
Eventuali rilievi critici a
spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea.
ART. 33
(Approvazione del
Bilancio)
Il bilancio preventivo è
approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei
presenti.
Il bilancio preventivo è
depositato presso la sede della organizzazione 15 (quindici) giorni
prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
Il conto consuntivo è
approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei
presenti entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo è
depositato presso la sede della organizzazione 15 (quindici) giorni
prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART. 34
(Deliberazione delle
convenzioni)
Le convenzioni tra
l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono
deliberate dal Comitato Esecutivo.
Copia di ogni convenzione è
custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
ART. 35
(Stipulazione della
convenzione)
La convenzione è stipulata
dal presidente della organizzazione di volontariato.
ART. 36
(Attuazione della
convenzione)
Il Comitato Esecutivo
delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 37
(Dipendenti)
L’organizzazione di
volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L.
266/91.
I rapporti tra
l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da
apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
I dipendenti sono, ai sensi
di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e
per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 38
(Collaboratori di
lavoro autonomo)
L’organizzazione di
volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi
dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra
l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono
disciplinati dalla legge.
I collaboratori di lavoro
autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le
malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
TITOLO IX
LA RESPOUSABILITA’
ART. 39
(Responsabilità ed
assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti
all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.4 della L. 266/91.
ART. 40
(Responsabilità della
organizzazione)
L’organizzazione di
volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni
causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 41
(Assicurazione
dell’organizzazione)
L’organizzazione di
volontariato può per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E
SOGGETTI
ART. 42
L’organizzazione disciplina
con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o
privati.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 43
(Disposizioni Finali)
Per quanto non è
previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti
ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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